Quando facevo il prof di italiano, talvolta mi avventuravo nell’insegnamento della “grammatica costituzionale”, proponendo come frasi da analizzare articoli della nostra Magna Charta.
Questa mi riusciva particolarmente utile per spiegare il corretto uso del congiuntivo, mentre il congiuntivo mi serviva da pretesto per parlare della Costituzione.
Scorrendo il testo approvato il 27 dicembre 1947 dai Padri costituenti, con le successive modifiche, vi ho contato la presenza di 55 forme verbali al congiuntivo, tutte coniugate al tempo presente, in proposizioni consecutive, ipotetiche dell’eventualità, condizionali, dichiarative, soggettive, oggettive, finali, limitative, eccettuative, temporali. Alcuni esempi:
Relativa ipotetica dell’eventualità: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge” (art. 10, comma 3).
Condizionale: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma […], purché non si tratti di riti contrari al buon costume” (art. 19).
Dichiarativa: “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” (art. 38, c. 2).
Soggettiva: “È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica” (art. 39, c. 3).
Oggettiva: “Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico” (art. 111, c. 3).
Finale: “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali” (art. 41, c. 3)
Limitativa: “L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali” (art. 26).
Eccettuativa: “Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto” (art.122, c. 5).
Temporale: “Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti” (art. 61, c. 2).
Ma i congiuntivi “costituzionali” più belli, a mio giudizio, sono quelli programmatici che compongono le due proposizioni relative consecutive dell’articolo 4:
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.
“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.
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Ovviamente – facevo notare ai miei alunni – la conseguenza di quest’ultima norma della Costituzione è che ogni studente ha il dovere di formarsi al meglio delle proprie possibilità, per poter dare un contributo al progresso materiale e spirituale dell’Italia.
Nicola Bruni